Prendo spunto da un post pubblicato da un Cinofilo sportivo, dirigente quadro di uno dei maggiori Enti di Promozione Sportiva nazionali, Formatore di fama internazionale che non citerò per non apparire di parte.
Ovviamente il, succitato tecnico racconta esattamente ciò che deve raccontare in maniera limpida, pulita e non solo, non incide sul divieto, anzi, afferma che: “…può non piacere ma è così!”.
Questo denota grand preparazione nella comunicazione intelligente.
Questo perché.
Perché la responsabilità dell’uso del collare a “strangolo” in Italia è vietato dal 2005.
Decreto legislativo 36 del 2021 sul divieto di strumenti (mezzi o dispositivi) coercitivi o di costrizione vieta a qualsiasi associazione che aderisce a qualsiasi Ente di promozione o Federazione l’utilizzo di questo strumento.
Chiaramente il Tecnico in pochi secondi di video non può raccontare il tutto senza tralasciare formule liberatorie o termini o situazioni che andrebbero analizzate caso per caso, anche perché il ruolo che riveste, gli impone una solida chiarezza, ovvero, questa è la legga, dovete rispettarla vi piaccia o meno!
Cho letto molte risposte al suo post, molti commenti a che border line, alcuni fuori luogo che però mi hanno convinto ad estendere il suo post con un articolo.
Diciamo in forte approfondimento della norma che il divieto assoluto d’uso di tale stromento (collere a strozzo) è parzialmente corretta ma, formulata in modo troppo assoluto.
Il D.Lgs. 36/2021, art. 19, comma 2, dispone effettivamente che: "È altresì vietato qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l'utilizzo di mezzi o dispositivi che possano provocare danni alla salute e al benessere psicofisico dell'animale e comunque provocarne sofferenza."
Nondimeno, da un punto di vista giuridico, non è corretto affermare semplicemente che "Il decreto vieta qualsiasi strumento coercitivo."
La norma vieta con precisione:
i metodi di coercizione o costrizione;
i mezzi o dispositivi che provochino danni;
i mezzi o dispositivi che compromettano il benessere psicofisico;
i mezzi o dispositivi che provochino sofferenza.
Inoltre, il decreto si applica alle attività sportive che prevedono l'impiego di animali e impone alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva di adottare regolamenti e sanzioni disciplinari per far rispettare tali principi, fino alla revoca dell'affiliazione o del tesseramento.
Tuttavia esistono diverse applicazioni e diverse attività Cinofili, oltre quella sportiva.
Per dissipare dubbi, quindi, sull’uso per chi opera nel settore “Sportivo” è bene specificare che: "L'art. 19 del D.Lgs. 36/2021 vieta l'impiego, nell'attività sportiva con animali, di metodi di coercizione o costrizione nonché di mezzi o dispositivi idonei a provocare danni, sofferenza o pregiudizio al benessere psicofisico dell'animale. Le associazioni affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva sono tenute al rispetto di tali disposizioni e dei relativi regolamenti federali."
E non ci piove perché il tutto è chiaro e cristallino.
Attenzione a un punto importante.
La legge non contiene un elenco tassativo degli strumenti vietati.
Perciò affermare che uno specifico strumento (ad esempio collare a strozzo, collare elettrico, cavezza, guinzaglio a scorrimento, ecc.) sia automaticamente vietato dal solo D.Lgs. 36/2021 può essere giuridicamente contestabile.
Occorre verificare:
1. il regolamento della Federazione o dell'Ente di Promozione Sportiva;
2. le modalità concrete di utilizzo;
3. se lo strumento provoca sofferenza, danno o costrizione incompatibile con la norma.
Quindi, alla domanda "è vero che il decreto vieta a qualsiasi associazione affiliata a qualsiasi Ente o Federazione l'utilizzo di questo strumento?", la risposta è: Non necessariamente. È vero solo se quello strumento rientra tra i mezzi o dispositivi che provocano sofferenza, danno o costrizione vietati dall'art. 19 oppure è espressamente vietato dal regolamento dell'ente o della federazione di appartenenza.
Bisogna essere precisi perché se si finisce in tribunale o s’incontra la persona sbagliata dobbiamo essere in grado di capire e valutare caso per caso ma, padroni della materia e non per sentito dire.
Prendiamo spunto, quindi, da chi le regole le racconta e poi informiamoci per bene e in modo approfondito dell’argomento che c’interessa.
Dal punto di vista del D.Lgs. 36/2021, art. 19, bisogna distinguere tra:
strumento in sé;
modalità di utilizzo;
regolamenti dell'ente sportivo
La norma non contiene una lista di attrezzature vietate.
Vieta invece metodi e dispositivi che “causino sofferenza, danno o compromissione del benessere psicofisico dell'animale”.
E chi lo decide?
Vediamo come comportarci.
COLLARE A STRANGOLO (SLIP COLLAR).
Aspetto giuridico.
È probabilmente lo strumento più esposto a contestazioni.
Quando viene utilizzato per:
provocare dolore;
interrompere il respiro;
effettuare strattoni correttivi ripetuti;
può essere considerato incompatibile con l'art. 19.
Aspetto tecnico.
Il rischio deriva dall'azione di chi lo usa, non dal metallo o dal cordino in sé.
Conclusione.
Non esiste un divieto nazionale espresso nel D.Lgs. 36/2021.
L'utilizzo coercitivo può però essere ritenuto contrario alla norma.
COLLARE SEMI-STRANGOLO (MARTINGALE).
Aspetto giuridico.
È generalmente considerato meno invasivo.
Ha un limite meccanico che impedisce la chiusura completa.
Aspetto tecnico.
Viene utilizzato:
in esposizioni;
in discipline sportive;
con levrieri e cani dal collo delicato.
Conclusione.
Difficile sostenere che sia vietato in sé.
Potrebbe diventare problematico se usato in modo coercitivo o doloroso.
COLLARE ELETTRICO (E-COLLAR).
Aspetto giuridico.
È il caso più delicato.
In Italia esistono numerose pronunce che collegano il collare elettrico a maltrattamento o addestramento incompatibile con il benessere animale.
Aspetto tecnico
Funziona mediante:
stimolazione elettrica;
vibrazione;
segnale acustico.
La parte più contestata è naturalmente l'impulso elettrico.
Conclusione
È lo strumento che presenta il rischio giuridico maggiore.
Molti enti sportivi e organizzazioni animaliste lo considerano ‘incompatibile’ con i principi di benessere animale.
Se usato con stimolazione elettrica, sarebbe molto difficile difenderne la compatibilità con lo spirito dell'art. 19.
PRONG COLLAR (COLLARE A PUNTE).
Aspetto giuridico.
È probabilmente il dispositivo più vulnerabile a una contestazione ai sensi dell'art. 19.
Aspetto tecnico.
Funziona esercitando pressione localizzata sul collo tramite elementi metallici.
Lo scopo correttivo è evidente.
Conclusione.
È il candidato più forte per essere considerato un "mezzo coercitivo o costrittivo".
Pur mancando un divieto nazionale ‘nominativo’, sarebbe difficile sostenere che non rientri tra i dispositivi suscettibili di provocare sofferenza.
CAVEZZA (HEAD COLLAR).
Aspetto giuridico.
Normalmente non viene considerata uno strumento coercitivo in sé.
Aspetto tecnico.
Agisce orientando la testa del cane.
Può essere usata:
in modo delicato;
in modo molto invasivo se si effettuano strattoni.
Conclusione
Generalmente compatibile con il benessere animale.
Può diventare problematica solo in caso di uso scorretto.
Molti enti stanno introducendo regolamenti più restrittivi rispetto alla legge nazionale.
Pertanto uno strumento potrebbe non essere vietato direttamente dal D.Lgs. 36/2021 ma essere vietato o sanzionato dal regolamento sportivo dell'organizzazione di appartenenza.
Ancor di più, l'articolo 21 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 disciplina i regolamenti sportivi e le sanzioni disciplinari per gli enti che impiegano animali nelle attività sportive (stabilendo l'obbligo di dotarsi di appositi regolamenti), mentre in alcuni testi di riordino successivi è servito a modificare l'articolo 33 del medesimo decreto in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Ma nel mondo cinofilo, esistono anche diverse “specialità”, come ad esempio i progetti di recupero di cani ex combattenti, o cani che hanno già morso o con gravi disturbi comportamentali.
E in questi casi?
In questi casi c’è il classico buco della norma che nessuno ha mai riempito!
Se stiamo parlando di cani ex combattenti, cani con grave aggressività, cani che hanno già provocato lesioni o ucciso altri animali o morso esseri umani, il discorso cambia molto.
Ma dal punto di vista giuridico, il D.Lgs. 36/2021 non prevede un'esenzione esplicita per i progetti di recupero comportamentale.
Tuttavia, quando si valuta il benessere animale e la sicurezza, occorre considerare il contesto concreto.
Caso pratico
Un cane:
ex combattente;
con storia di aggressioni gravi;
con elevato rischio di fuga o attacco;
può richiedere strumenti di gestione che non sarebbero normalmente necessari in un cane equilibrato.
In questi casi, la domanda non è: "Lo strumento è coercitivo?"
ma piuttosto: "Lo strumento è necessario, proporzionato e utilizzato per prevenire danni maggiori?"
Esempio pratico.
Se un educatore utilizza:
doppio guinzaglio;
cavezza;
pettorina di sicurezza;
museruola;
collare di sicurezza antiscivolo;
per evitare che il cane aggredisca persone o animali, l'obiettivo è la sicurezza, non la coercizione.
Strumenti più controversi
Per strangolo, prong-collar o collare elettrico la questione è più delicata.
Chi sostiene il loro impiego nei programmi di recupero afferma che:
alcuni soggetti estremamente pericolosi non sono gestibili diversamente;
l'alternativa può essere il confinamento permanente o l'eutanasia dove consentita.
Chi si oppone sostiene invece che:
aumentano stress e aggressività;
sono incompatibili con il principio di benessere animale.
Dal punto di vista legale.
In un eventuale procedimento, verrebbero valutati:
1. le condizioni del cane;
2. la qualificazione dell'operatore;
3. la documentazione del progetto di recupero;
4. la proporzionalità dello strumento utilizzato;
5. l'assenza o meno di alternative meno invasive.
Per una ASD e/o SSD.
Se l'attività rientra nello sport cinofilo affiliato a un ente di promozione o federazione, è prudente:
avere un protocollo scritto di recupero comportamentale;
far seguire i casi da professionisti qualificati;
documentare le valutazioni del rischio;
verificare i regolamenti dell'ente di appartenenza.
In altre parole, la presenza di un progetto di recupero non rende automaticamente leciti strumenti che potrebbero causare sofferenza, ma il contesto terapeutico e di sicurezza può essere rilevante nella valutazione della loro necessità e proporzionalità.
Chi afferma determinate condizioni d’uso e sostiene l’impiego di collari a strozzo (non si parla di elettrico), oltre la voce popolare, è quasi sempre un Tecnico cinofilo che lavora ed opera con cani complicati.
Chi sostiene il contrario, gentilista, oltre la voce popolare, è quasi sempre un Tecnico cinofilo che lavora ed opera con cani ma mai con quelli molto complicati.
Per un cane ex combattente con precedenti di aggressioni gravi, la valutazione dovrebbe essere sempre individuale e basata su evidenze comportamentali, non su regole generali valide per tutti i cani.
Nessuno sano di mente, o abituato a cani da famiglia, sebbene vivaci ed esuberanti, vorrebbe avvicinarsi ad un cane di 80 chili, ex combattente e che ha già morso e ucciso senza le dovute cautele.
Prima di parlare a vanvera dobbiamo immaginare sempre il contesto nel quale si va ad infilare …la mano!
La gestione di cani ad altissimo rischio non può essere affrontata con gli stessi criteri utilizzati per un normale cane da compagnia.
Detto questo, sul piano tecnico e giuridico conviene distinguere due concetti:
In primis la “sicurezza pubblica”.
Se un cane pesa 70-80 kg, ha una storia documentata di aggressioni gravi; ha già provocato lesioni o ucciso altri animali; allora l'operatore ha il dovere di adottare misure adeguate per proteggere le persone, gli altri animali e il cane stesso.
In questo contesto, parlare di gestione in sicurezza non è irragionevole né contrario al benessere animale.
Metodo di addestramento per il recupero.
La questione giuridica nasce quando uno strumento viene utilizzato come misura di contenimento e sicurezza; oppure come mezzo correttivo basato su dolore, paura o sofferenza.
Eh sì, sono due piani molto molto diversi.
Ad esempio:
una museruola ben applicata è uno strumento di sicurezza;
un recinto di contenimento è uno strumento di sicurezza;
un doppio sistema di guinzaglio è uno strumento di sicurezza.
Per altri strumenti, la valutazione diventa più controversa e dipende da come vengono impiegati.
Dal punto di vista pratico.
Molti professionisti del recupero comportamentale sostengono che: "Le regole pensate per il cane medio non sempre sono immediatamente applicabili a soggetti provenienti da combattimenti, combattimenti clandestini, gravi deprivazioni o con una storia consolidata di aggressività."
Questa è una posizione che può essere discussa e argomentata.
Diverso sarebbe affermare che: "Poiché il cane è pericoloso, qualsiasi mezzo è automaticamente giustificato."
Anche perché quel cane, a mio umile avviso, ha già sofferto abbastanza.
Questa conclusione non discende né dalla legge né dalla moderna medicina comportamentale.
Personalmente credo in una formulazione equilibrata.
"La valutazione degli strumenti di gestione e contenimento deve tenere conto delle caratteristiche individuali del soggetto, della sua storia comportamentale e del rischio concreto per persone e animali. Nei casi di cani provenienti da combattimenti o con documentati precedenti di aggressioni gravi, le esigenze di sicurezza possono richiedere misure di contenimento più rigorose rispetto a quelle normalmente adottate per i cani da famiglia, fermo restando il rispetto del benessere animale e del principio di proporzionalità."
Concludo con un pensiero allargato.
Il bene e il male, chi lo decide?
Voglio costruire un ragionamento critico, un paradosso giuridico dal quale molti strumenti normalmente ammessi limitano la libertà del cane, senza che per questo siano automaticamente considerati contrari al benessere animale.
Andiamo sul giuridico passando per la semantica.
La normativa non vieta qualsiasi limitazione della libertà dell'animale.
Altrimenti dovrebbero essere vietati, nell’ordine:
guinzaglio;
museruola;
kennel;
box veterinario;
recinto;
trasportino;
gabbia di degenza post-operatoria.
Tutti questi strumenti ‘limitano la libertà’ del cane!
La domanda giuridica è invece: “La limitazione è proporzionata, necessaria e compatibile con il benessere dell'animale?”
Il paradosso della museruola…
La museruola comune, è un ottimo esempio.
È indubbio che il cane non la sceglierebbe spontaneamente, limita alcuni comportamenti naturali; può risultare scomoda, soprattutto se non abituato.
Eppure la legge e le buone pratiche la considerano generalmente legittima perché protegge persone e animali, è una misura temporanea; non è concepita per provocare dolore e il beneficio in termini di sicurezza è superiore al disagio imposto.
Quindi si potrebbe sostenere che: “Se ogni limitazione della libertà fosse automaticamente una costrizione vietata, allora anche la museruola dovrebbe essere vietata.”
Poiché non lo è, il criterio giuridico non può essere la semplice presenza di una limitazione, ma la valutazione del rapporto tra necessità, proporzionalità e benessere animale.
Il paradosso del guinzaglio da 1,5 metri.
Lo stesso vale per il guinzaglio.
Un cane libero può correre, cambiare direzione; allontanarsi.
Con un guinzaglio di 1,5 metri non può.
Dal punto di vista letterale, il guinzaglio è una forma di costrizione fisica.
Ma nessuno sostiene che sia incompatibile con il benessere animale perché:
serve alla sicurezza pubblica;
è generalmente il mezzo meno invasivo disponibile;
non ha come finalità la sofferenza.
Dove si trova il confine?
È proprio qui che nasce il dibattito.
Chi sostiene una lettura molto rigorosa dell'art. 19 tende a dire: “Alcuni strumenti hanno come meccanismo di funzionamento il dolore, la pressione o l'avversione e quindi sono diversi da guinzaglio e museruola.”
Chi sostiene una lettura più pragmatica replica: “In alcuni soggetti ad altissimo rischio, il criterio dovrebbe essere la sicurezza e la proporzionalità, non il nome dello strumento.”
Da un punto di vista argomentativo, la tesi più robusta non è: "Tutti gli strumenti sono uguali."
Perché tecnicamente non lo sono!
Piuttosto: "Il semplice fatto che uno strumento limiti la libertà del cane non basta a renderlo incompatibile con il benessere animale. L'ordinamento ammette già numerosi strumenti coercitivi in senso fisico, come guinzaglio, kennel e museruola. Pertanto la valutazione deve concentrarsi sugli effetti concreti dello strumento, sulla sua proporzionalità, sulla finalità perseguita e sulle caratteristiche del singolo soggetto."
Questa impostazione è generalmente più solida dal punto di vista giuridico perché evita l'assolutismo ("qualsiasi costrizione è vietata") e si concentra sugli elementi che normalmente vengono valutati da giudici, veterinari comportamentalisti e organismi sportivi.
Dove volevo arrivare?
Esattamente qui.
Troppo spesso il dibattito sul benessere animale viene dominato da chi ha esperienza esclusivamente con cani da compagnia equilibrati e socializzati, ma pretende di estendere le proprie convinzioni a qualunque contesto cinofilo.
Esiste una differenza enorme tra gestire un barboncino che vive sul divano e lavorare con un cane di 70 o 80 chili proveniente da combattimenti, con una storia di aggressioni gravi o con problemi comportamentali consolidati. Ignorare questa differenza significa sostituire l'ideologia alla realtà.
Una parte del mondo animalista tende a ragionare per principi assoluti, ogni limitazione viene definita coercizione, ogni misura di contenimento viene considerata una violazione del benessere animale, ogni strumento viene giudicato indipendentemente dal contesto.
Eppure gli stessi soggetti accettano senza problemi guinzagli, museruole, kennel, recinti e trasportini, che sono anch'essi strumenti che limitano la libertà del cane.
Poi magari castrano il cane o lo colorano come fosse un pupazetto…
Il vero punto non è se uno strumento limiti o meno la libertà dell'animale.
La domanda corretta è se il suo utilizzo sia necessario, proporzionato e finalizzato alla sicurezza e al recupero del soggetto.
La finalità non è essere più bravi o meno bravi, la finalità non è apparire il migliore, la finalità è il benessere del cane.
Non tutti coloro che lavorano nel settore cinofilo, seppur qualificati, non sono adeguati.
Così come in tutti i campi dell’essere umano, siamo una spremuta di società, non abbiamo altre strade se non quelle della formazione.
Soprattutto dell’informazione.
Chi non ha mai gestito cani realmente pericolosi spesso formula giudizi teorici senza assumersi alcuna responsabilità concreta.
È facile pontificare davanti a una tastiera; molto meno facile è entrare in un recinto con un cane che ha già aggredito persone o ucciso altri animali e decidere come garantire contemporaneamente la sicurezza pubblica, il benessere del cane e la possibilità di un recupero comportamentale.
Per poi riaffidarlo ad una famiglia, magari con figli piccoli.
La cinofilia seria non dovrebbe essere governata dagli slogan, ma dall'esperienza, dalla competenza e dalla valutazione individuale dei casi.
Le regole valide per il cane medio non possono essere trasformate in dogmi da applicare indistintamente a soggetti con storie, rischi e problematiche completamente diverse.
Ah, quasi dimenticavo, la normativa europea vieta l'uso dei collari a strozzo (o a scorrimento) privi di fermo o di sistemi di sicurezza integrati.
Questo strumento, insieme ai collari con le punte, è stato bandito dal Parlamento Europeo nel pacchetto di norme per la tutela e il benessere di cani e gatti, in riferimento all’Emendamento del Parlamento Europeo del 28 aprile 2026 nr. A10-0104/317 (parte del nuovo regolamento europeo per la protezione di cani e gatti).
D'altronde le leggi, le norme vanno avanti, addirittura in Europa ma noi, non dimentichiamolo mai, siamo sempre in Italia ed abbiamo il vizio maledetto di andare a sbirciare e che abbiamo trovato?
Abbiamo trovato che cosa è vietato, ovvero i collari a scorrimento che possono stringersi all'infinito attorno al collo dell'animale, causando soffocamento o danni alla trachea.
Ma abbiamo trovato anche cosa è consentito, ovvero, i collari a strozzo sono utilizzabili solo se dotati di un meccanismo di blocco (fermo) che impedisca al collare di chiudersi oltre una certa misura, trasformandosi -di fatto- in un collare fisso.
Chiudiamo in bellezza.
Nessuno mette in discussione l'esistenza della legge, né il principio fondamentale secondo cui il benessere animale debba essere tutelato e qualsiasi forma di sofferenza gratuita debba essere condannata.
Su questo non esiste alcun contrasto, nessuno dovrebbe neanche immaginare un diverso contesto se non quello primario e principale del benessere dell’animale, sia esso in area di sport che in quella di un recupero.
Il problema nasce quando una norma generale viene interpretata in modo ideologico, senza distinguere tra il cane di famiglia e il soggetto, anche in famiglia, ad altissimo rischio comportamentale.
La legge esiste, va rispettata e costituisce un riferimento imprescindibile per chiunque operi nel settore.
Tuttavia, come ogni norma, deve essere applicata alla realtà dei fatti e non a una realtà immaginata.
In famiglia si tende, per ignoranza, a denaturalizzare l’anima del cane ma il cane è un animale e come tale si comporta.
Per questo motivo appare condivisibile la posizione del tecnico/dirigente dell’Ente che ha ricordato nel suo post come il legislatore abbia fissato principi generali di tutela, ma non abbia mai preteso di sostituirsi alla valutazione professionale del singolo caso.
Quando ci si trova davanti a cani provenienti da combattimenti, con precedenti di aggressioni gravi o con problematiche comportamentali eccezionali, la sicurezza delle persone, degli altri animali e dello stesso cane impone valutazioni tecniche che non possono essere ridotte a slogan o prese di posizione di principio.
La legge c'è e deve essere rispettata.
Ma proprio perché esiste, va letta e applicata con competenza, equilibrio e senso della realtà, affidandosi a chi quei cani li conosce, li recupera e se ne assume concretamente la responsabilità ogni giorno.
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