l’inquinamento atmosferico a causa di emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili ed ammoniaca e il problema dell’ozono nell’atmosfera è stato recentemente regolamentato da due distinti provvedimenti attuativi di altrettante direttive europee.
Il primo decreto legislativo (n.171 del 21 maggio 2004) relativo ai "limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici" è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2004 ed entra in vigore il 31 luglio 2004.
Il secondo provvedimento riguardante i limiti dell’ozono nell’atmosfera, mira a limitare la presenza di tali sostanze inquinanti nell’aria e sul suolo, nonchè a prevenire fenomeni di acidificazione ed eutrofizzazione ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
Entrambi i provvedimenti erano stati approvati definitivamente dal Consiglio dei ministri del 7 maggio scorso.
Per quanto riguarda il contenimento delle sostanze inquinanti l’Italia, come gli altri Paesi membri dell’Unione, adotterà un programma nazionale deliberato dal CIPE per la progressiva riduzione delle emissioni entro il 2010, data limite prevista dalla direttiva 2001/81/CE. La riduzione delle emissioni riguarda tutti i settori produttivi (attività industriali, trasporti, allevamento, attività agricole ed altre) e sarà preceduta da un primo livello di concertazione fra le amministrazioni interessate.
La riduzione dell’ozono e dei suoi precursori prevede invece, oltre ad un completo rinnovamento della normativa in materia, specifici obblighi in capo alle Regioni (piani d’azione, informazione, misurazione) sulla base di un indirizzo statale, nonchè cooperazione fra gli Stati della Comunità .
DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all’ozono nell’aria
Le regioni e le province autonome competenti definiscono, sulla base delle valutazioni effettuate ai sensi dell’articolo 6, un elenco delle zone e degli agglomerati nei quali i livelli di ozono nell’aria superano gli obiettivi a lungo termine di cui al comma 1, ma sono inferiori o uguali ai valori bersaglio di cui all’articolo 3, comma 1
Le regioni e le province autonome competenti, per quanto possibile, tenuto conto della natura transfrontaliera dell’inquinamento da ozono e delle condizioni meteorologiche, mantengono, nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 5, i livelli di ozono al di sotto degli obiettivi a lungo termine previsti al comma 1 e adottano misure proporzionate, al fine di preservare la migliore qualità dell’aria compatibile con lo sviluppo sostenibile e con un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana
IL DECRETO PER ESTESO
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