Lecce: Con la sentenza n. 8832 del 7 marzo 2011 emessa dalla quinta sezione penale la Cassazione interviene in merito al reato di stalking ed interpretando estensivamente la norma di cui allart. 612 bis del codice penale non fa altro che aumentare le tutele nei confronti delle vittime.
Così Giovanni DAgata componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore” di IDV e fondatore dello "Sportello Dei Diritti” commenta limportante decisione della Suprema Corte per cui "danneggiare l’automobile, il sistema d’allarme, il campanello e la porta dell’abitazione della propria ex sono comportamenti che integrano il reato di stalking, per il quale si puo’ essere sottoposti alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ’vittima’.
La differenza con il reato di lesioni è che basta latto persecutorio senza laccertamento di patologie, per integrarlo risulta dunque sufficiente leffetto destabilizzante ascrivibile alla condotta incriminata anche senza laccertamento di uno stato patologico delloffeso che invece risulta necessario per contestare lillecito di cui allarticolo 582 Cp..
Nel caso di specie luomo, dopo la fine della relazione, aveva cominciato a perseguitare, prendendosela soprattutto con lauto della donna parcheggiata in strada: dallo specchietto alla carrozzeria, dai fari al lunotto fino alle gomme, poco o nulla si salva dai danneggiamenti in un crescendo che culmina nellincendio finale della vettura.
La misura interdittiva prevista dal giudice è ritenuta legittima dal momento che la condotta dellamante "scaricato” ha indotto nella "sua” ex paura e nervosismo nonostante non risulti accertato uno stato dansia da un medico specialista: in quel caso, infatti, sarebbe scattato lulteriore reato di lesioni personali che può ben essere integrato in caso di malattia psichica e mentale, oltre che fisica.
Laccanimento sul veicolo, e poi sulla porta di casa e contro il sistema di allarme, denota da parte dellindagato un atteggiamento indubbiamente persecutorio: a legittimare lordinanza del giudice, insomma, risulta sufficiente che la condotta dellagente abbia avuto un effetto destabilizzante sulla serenità della vittima.
Gli ermellini hanno quindi accolto il ricorso, affermando che "il reato ex art. 612 bis cp è previsto quando il comportamento minaccioso o molesto di taluno, posto in essere con condotte reiterate, sia tale da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero, in alternativa, da ingenerare nella vittima un fondato timore per la propria incolumità ovvero, infine, tale da costringere la vittima stessa ad alterare le proprie abitudini di vita”.
Giovanni DAGATA
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