Lecce: Con la recente sentenza n. 21160 del 2010, la Suprema Corte ha confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il rapporto di lavoro cosiddetto part - time può trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante la diversa manifestazione di volontà delle parti, essendo sufficiente dimostrare la costante effettuazione da parte del lavoratore di un orario di lavoro prossimo a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno.
La Cassazione con la decisione che Giovanni D’Agata, Componente del Dipartimento Tematico Nazionale Tutela del Consumatore di “Italia dei Valori” e fondatore dello “Sportello dei Diritti” commenta, ha rigettato, infatti, il ricorso di una società datrice di lavoro avverso la decisione della Corte di Appello che aveva dichiarato la sussistenza del rapporto di lavoro a tempo pieno rilevando che dalle risultanze documentali un lavoratore addetto alla cassa di un casello autostradale aveva prestato con costanza e continuità la sua attività di lavoro secondo orari di lavoro uguali o superiori all’orario normale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria.
La Società datrice di lavoro con i motivi di ricorso aveva sostenuto che lo svolgimento del lavoro supplementare non poteva comportare, di per sè, l’esistenza di un rapporto a tempo pieno, in assenza degli ulteriori elementi distintivi di tale rapporto.
I Giudici di piazza Cavour, respingendo le doglianze datoriali hanno confermato la ratio della decisione del giudice del gravame secondo il quale ai fini della corretta individuazione del tipo di rapporto l’attenzione doveva focalizzarsi sulla concreta esecuzione del contratto di lavoro stipulato tra le parti e per tali ragioni hanno ritenuto corretto applicare il principio secondo cui, in relazione ai diritti spettanti al lavoratore per la sua attività lavorativa, non è decisivo il negozio costitutivo del rapporto, ma il rapporto nella sua concreta attuazione “cosicchè risulta del tutto inutile ogni discussione in ordine alla possibilità di riscontrare o meno una volontà novativa delle parti, una volta che sia stata dimostrata la costante effettuazione di un orario di lavoro prossimo (o, come nel caso che ne occupa, addirittura superiore) a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno.“
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