Questioni interpretative a parte, resta l’interrogativo: uno straniero può fare il direttore responsabile? Il quesito è stato girato dall’Ordine dei giornalisti della Lombardia, presieduto da Franco Abruzzo, al Tribunale civile di Milano. l’esposto è, ora, sul tavolo del presidente, Vittorio Cardaci.
Sotto la lente d'ingrandimento la posizione di Claude Jeancolas, cittadino francese, iscritto nell’elenco stranieri dell’Ordine dei giornalisti del Lazio e Molise, e, soprattutto, direttore responsabile dei mensili "Spazio Casa" e "Gente Casa" del gruppo Hachette-Rusconi.
Una carica, quest'ultima, che secondo l’Ordine lombardo, non sarebbe sorretta dai necessari requisiti di legge. Nell’esposto, a sostegno di questa tesi, è citato l’articolo 46 della legge 69 del 1963, per cui il direttore responsabile deve essere iscritto nell’elenco dei giornalisti professionisti.
Un concetto esteso, poi, ai pubblicisti dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 98 del 1968). Fin qui tutto chiaro. Jeancolas, non essendo iscritto in suddetti elenchi non potrebbe fare il direttore responsabile.
A complicare le cose, l’articolo 28 della stessa legge 69: "All’albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi dei giornalisti di nazionalità straniera". l’ultima citazione cambia le carte in tavola: Jeancolas, su queste basi, potrebbe fare il direttore.
Ma è su quest'ultimo punto che l’Ordine lombardo fonda il suo esposto: "I giornalisti di nazionalità straniera sono oggi, per effetto dell’articolo 9 della legge 52 del 1996, soltanto gli extracomunitari".
Quindi, Jeancolas, francese, non doveva essere iscritto nell’elenco stranieri, perché comunitario e, di conseguenza, non potrebbe fare il direttore.
l’Ordine lombardo ha, pertanto, chiesto al Tribunale di Milano di annullare il provvedimento amministrativo con il quale Claude Jeancolas è stato registrato come direttore responsabile dei due periodici della Hachette-Rusconi. In subordine, sempre secondo l’Ordine lombardo, è da considerare nulla la stessa iscrizione di Jeancolas nell’elenco stranieri dell’Ordine del Lazio e Molise.
Non si è fatta attendere la replica, del Consiglio interregionale di quest'ultimo, presieduto da Bruno Tucci: "Abbiamo applicato l’articolo 28 della legge 69, non facendo distinzioni tra cittadini comunitari ed extracomunitari, perché, difatti, non esiste".
Ora, la parola passa al Tribunale civile di Milano che, dovrà tener conto delle seguenti norme: "l’articolo 9 della legge 29 dicembre 1990 numero 428, legge comunitaria 1990, stabilisce che i cittadini degli stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti e nell’elenco dei pubblicisti dell’Albo; "l’articolo 9 della legge 6 febbraio numero 52, legge comunitaria 1994, (citata, anche, dall’Ordine lombardo, ndr), riconosce che i cittadini comunitari sono equiparati ai cittadini italiani agli effetti degli articoli 3 e 4 della legge sulla stampa numero 47 del 1948, i cittadini comunitari possono, quindi, assumere in Italia la veste giuridica di editori o di direttori responsabili di quotidiani e periodici".
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