ILVA, disclosure: il parere dell’Avvocatura dello Stato e il provvedimento di conclusione del procedimento

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ILVA: Motivazioni chiusura procedimento di revoca: Il Ministero dello Sviluppo Economico, su volontà del Ministro Luigi Di Maio, pubblica di seguito il provvedimento relativo al procedimento avviato per l’annullamento d’ufficio del decreto 5 giugno 2017 di autorizzazione alla aggiudicazione della procedura di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo alle società Ilva S.p.a., Ilva servizi Marittimi S.p.a., Ilvaform S.p.a., Taranto Energia S.r.l., Scova S.a.S. e Tillet S.a.S. in amministrazione straordinaria alla società AM InvestCo Italy S.r.l., nonché del decreto 9 giugno 2017.

Provvedimento (pdf, 3 Mb) short link http://to5.me/1H

Si pubblica anche la risposta dell’Avvocatura dello Stato alla richiesta di parere in merito a possibili anomalie relative alla procedura di gara per il trasferimento a terzi dei complessi industriali facenti capo alla società del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria.

Risposta Avvocatura (pdf, 8 Mb) short link http://to5.me/1J

Sintesi pubblicata dal Ministro sulla sua pagina pubblica

Come avevo promesso oggi ho pubblicato tutti i documenti sull’ILVA sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico. Un atto dovuto di trasparenza dopo che l’Avvocatura ci aveva confermato che al fascicolo era vietato il diritto all’accesso durante il periodo della procedura di annullamento..

Il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro. Capo politico del MoVimento 5 Stelle Luigi di Maio a proposito della gara per l'ILVA ha dichiarato: “Come abbiamo già raccontato, nella gara di assegnazione per l’ILVA c’è stato pochissimo di regolare, ma ci sono anche condizioni - dopo due anni ed otto mesi - che vanno a costituire un unicum paradossale. In soli tre mesi abbiamo verificato le carte: potevano essere fatti i rilanci per migliorare l’offerta, ma non sono stati presi in considerazione. Si poteva revocare la gara per opportunità essendo il bene pubblico il primo fine da perseguire, ma non è stato fatto, dilatando i tempi e facendo scappare ogni altro possibile competitore. C’è stato un “eccesso di potere” ma a termini di legge l’illegittimità dell’atto non è sufficiente per annullarlo. Abbiamo chiesto diverse cose all’Avvocatura dello Stato. Di seguito, per chi non volesse leggere il documento integrale, trovate un pratico riassunto delle risposte principali che ci sono state fornite.”

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L’Avvocatura, da questo punto di vista, concorda con l’ANAC circa la lesione della concorrenza, che non ha consentito la partecipazione di più aziende alla procedura. La lacuna si deve al mancato coordinamento da parte del legislatore, che però in materia ILVA è sempre stato il Governo a legiferare mediante decreti legge, quindi il legislatore è il Governo. Amministrazione e legislatore hanno sempre coinciso, non mi vengano a dire che il Consiglio dei Ministri non si sarebbe dovuto accorgere di questo. La stessa Avvocatura su questo punto sottolinea come ci sarebbero gli estremi per una revoca se ci fossero altre società interessate a partecipare alla gara. Purtroppo non ci sono più.

RILANCI ED ECCESSO DI POTERE

L’Avvocatura dice che si può configurare il cosiddetto “eccesso di potere” nella scelta di non considerare neanche minimamente il rilancio di uno dei due concorrenti. L’obiezione che con la concessione dei rilanci si sarebbe lesa la par condicio dei concorrenti, è smontata dall’Avvocatura. C’era la possibilità di valutare i rilanci e dunque offerte migliorative.

TERMINI INTERMEDI

C’è stata una violazione dei termini intermedi da parte dell’azienda tale da dover essere esclusa dalla gara? L’Avvocatura su questo punto prende atto delle memorie presentate dai soggetti interessati, ma non ha elementi per dire di più e per poter valutare la veridicità e correttezza delle memorie presentate.

INTERESSE PUBBLICO

L’Avvocatura ha ribadito che per l’annullamento della gara devono esserci due condizioni: l’illegittimità dell’atto (nel caso di specie, riscontrabile nel vizio di eccesso di potere) e l’interesse pubblico concreto e attuale ad annullare l’atto medesimo. Quindi pur essendo la gara illegittima non è stato possibile annullarla.

PARERE NON PUBBLICABILE

L’Avvocatura, senza che le sia stata formulata un’apposita richiesta, ha specificato che il parere era sottratto al diritto di accesso. Ora che il procedimento amministrativo si è concluso è stato possibile pubblicare il documento.

Puoi consultare tutti i documenti dal sito del
Ministero dello sviluppo economico
http://to5.me/1I (link short)