L’ammissibilità di ordini cavallereschi “non nazionali”
L’ammissibilità in Italia di Ordini Cavallereschi “non nazionali” è stata recepita nei pareri espressi dalla Commissione consultiva il 4 marzo e 20 maggio 2002 e ripresi nella relazione del Capo del Cerimoniale della Repubblica, Ambasciatore Balboni Acqua del 28 giugno 2002.
Il primo parere ricordava come ammissibili: “”¦gli “ordini di collana”, ossia quegli Ordini, generalmente riservati ad un numero ristrettissimo di membri, creati da un Sovrano, non quale Capo dello Stato, ma come capo della propria famiglia, e come tali destinati a sopravvivere anche dopo l’eventuale detronizzazione della dinastia. Questi ordini hanno il loro fondamento giuridico nell’ordinamento delle varie dinastie inteso come ordinamento giuridico non sovrano collegato a quello dello Stato fin quando la Casa è effettivamente regnante ma, successivamente, da questo disgiunto dopo la detronizzazione, continuando ad essere e ad essere considerata, almeno in parte, “fons honorum”.
A questi venivano assimilati”¦ ”gli Ordini al Merito”, istituiti, a partire dall’inizio del secolo XIX, da principi sovrani, nella loro duplice veste di “Capi” della loro famiglia e di Sovrani, non per costituire una ristretta cerchia di fedeli, come nel caso degli Ordini di collana, ma per ricompensare meriti di vario
genere di soggetti (sudditi o no dei loro stati) distintisi per attaccamento al principe e alla sua Casa o, semplicemente, benemeriti per i più vari motivi. Quasi sempre il numero degli insignibili era chiuso e molto limitato, pur venendo utilizzati, di fatto, dai Sovrani regnanti, in modo molto simile agli ordini "di Corona", legati allo Stato.
Il Sovrano che li istituiva, quindi, agiva non come Capo dello Stato ma come Capo della Dinastia nel cui patrimonio araldico e familiare, l’Ordine entrava a far parte anche se poteva venire essere posto al servizio dello Stato. Ad esempio l’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro fu affidato da Gregorio XIII nel 1572 ad
Emanuele Filiberto come Duca di Savoia (ricordiamo che la Savoia non è mai entrata a fare parte del Regno d’Italia perché persa nel 1859). Tale Ordine Dinastico venne però messo a disposizione dello Stato e concesso sia quando i Savoia furono Re di Sicilia che Re di Sardegna ed infine Re d’Italia.
Schematicamente quindi, possiamo avere la seguente classificazione:
- Ordini di “Collana”: solo Dinastici
- Ordini di “Merito”: sia Dinastici che di Stato
- Ordini di “Corona”: solo di Stato.
I confini tra le tre categorie, spesso non erano definiti per cui è stato necessario esaminare in particolare ogni singolo Ordine Cavalleresco. Nelle relazioni altri due pareri fondamentali venivano poi enunciati e recepiti:
1- La possibilità di esaminare ulteriori Ordini che potessero presentare caratteristiche tali da poter essere classificati nella categoria di “Ordini non nazionali”.
2- L’affermazione esplicita sulla discrezionalità piena da parte dello Stato Italiano all’ammissibilità all’uso. Esempio pratico del metodo di studio analitico ed obiettivo utilizzato dalla Commissione Consultiva potrebbe essere quello effettuato sullo Statuto dell’Ordine di S. Ferdinando e del Merito e su quello di Francesco I, Ordini di natura completamente diversa fra loro.
Il primo, l’Insigne Ordine di S. Ferdinando e del Merito. Fu istituito da Ferdinando I Re delle Due Sicilie il 1° aprile 1800 per premiare particolari dimostrazioni di fedeltà verso la persona del Sovrano. L’Ordine aveva alcune caratteristiche degne di particolare valutazione: due sole classi (la prima a numero chiuso - solo - 24 persone!), trattamento di “Eccellenza” ed il privilegio di “coprirsi il capo in presenza del Re, in alcune cerimonie pubbliche, come fanno i Grandi di Spagna di 1° classe” .
Questi elementi fanno pensare ad un Ordine classificabile come “Ordine di collana”. Anche se con “dispaccio” del 25 luglio 1810 fu aggiunta una terza classe per meriti militari che prevedeva anche medaglie
e pensioni. Questa aggiunta portò l’Ordine ad assumere caratteristiche “miste” di Ordine quasi “Supremo” e di Ordine “al merito”.
Il secondo, l’Ordine di Francesco I. Istituito da Francesco I Re delle Due Sicilie il 20 settembre 1829, quando già il Sovrano disponeva di diversi Ordini, era finalizzato a premiare il merito civile per ricompensare servigi resi “alla Real Corona e allo Stato” da civili, magistrati, impiegati ed anche militari in servizio per meriti civili.
La differenza, fortemente significativa, che appare emergere tra i due Ordini, ai fini della valutazione della Commissione Consultiva consiste nel fatto che il primo, l’Insigne Ordine di S. Ferdinando e del Merito, è assimilabile alla categoria degli Ordini Dinastici (se “di collana” nei primi due gradi, o “di merito” non ha specifica importanza al fine dei lavori). Il secondo, l’Ordine di Francesco I, così come l’Ordine di S. Giorgio della Riunione (destinato a ricompensare meriti militari), appare essere legato all’effettivo potere regio, come Capo di Stato e non come Capo della Dinastia. Di conseguenza, questi ultimi due Ordini non sembrerebbero suscettibili di provvedimenti autorizzativi da parte del Capo della Casa, indipendentemente della Sua volontà di considerarsene ancora Gran Maestro (elemento del tutto estraneo rispetto ai criteri di valutazione cui la Commissione si è ispirata).
Sulla opportunità da parte del Cerimoniale della Repubblica di ammettere all’autorizzazione all’uso in Italia di un terzo Ordine facente riferimento a Casa Borbone Due Sicilie, fermi i presupposti teorici di legittimità dell’Ordine di S. Ferdinando e del Merito, sembra evidente che nulla impedisca un oculato uso del potere discrezionale, anche in considerazione che tale Casa ex regnante, è già stata riconosciuta titolare di due Ordini per i quali non sussistono difficoltà per ottenere l’autorizzazione in conformità alle norme previste dalla legge 178/51.
Paolo Boncompagni Ludovisi
Giovanni Vicini
Centro Studi
Coordinamento Monarchico Italiano
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