Le spese sostenute da luglio 2011 dai Soggetti attuatori per l’assistenza ai migranti richiedenti asilo e con permesso di soggiorno ex art.20 d.lgs.289/98 dovranno essere rendicontate su nuove schede, che sostituiscono quelle precedentemente pubblicate su questo sito internet.
Oltre a piccoli aggiornamenti che mirano a facilitarne la compilazione, i moduli si distinguono dai precedenti per l’introduzione di due nuove schede:
“5 Gestione struttura convenzionata ex art.7, comma 4, o.p.c.m. 3948/2011“ da utilizzare per il rimborso degli oneri sostenuti dalle strutture convenzionate a seguito di quanto disposto dall’art. 7, comma 4 dell’Ordinanza 3948 del 20 giugno 2011. Questa scheda dovrà essere compilata solo per le strutture la cui data di stipula della convenzione o dell’eventuale atto integrativo sia successiva alla data di emanazione dell’ordinanza 3948, ovvero il 20 giugno 2011.
“6 Struttura minori non accompagnati richiedenti asilo“ da utilizzare per il rimborso degli oneri sostenuti per l’assistenza prestata ai minori non accompagnati “richiedenti asilo”
Ricordiamo che i nuovi moduli e i nuovi manuali tecnici per la compilazione delle schede per i rimborsi sono allegati anche alla Circolare del Commissario delegato per l’emergenza migranti, inviata il 16 maggio 2011 ai Soggetti attuatori.
Ultimi Articoli
Maltempo in Lombardia, formalizzata la richiesta di stato di emergenza nazionale
Tumore raro, intervento robotico al San Gerardo di Monza salva l'organo a una giovane madre
Due rimpatri sanitari: Regione Lombardia riporta a casa due cittadine da Albania e Grecia
MOBIDAYS, Milano dedica una settimana alla mobilità per tutti e tutte
Bagni sicuri in lago e fiume: i consigli di Carlo Gionne dopo i recenti annegamenti
Chiamate di telemarketing: come ho smesso di riceverne 40 al giorno
Meta sotto processo negli USA: l’accusa è che alcune funzioni dei social creino dipendenza
“Se nasci mela, non puoi diventare fragola”: Vincenza Palmieri denuncia il “Sistema Piemonte”
Regione Lombardia, allerta gialla per temporali: quadro valido fino al 17 agosto