Il documento è apparso sul profilo pubblico di Tanker Enemy e vista la gravità della denuncia ai danni dei cittadini la pubblichiamo integralmente per dare a tutti la possibilità di comprende cosa realmente sta accadendo in Italia, e cosa ci stanno buttando sulla testa, sui nostri prati. Quali saranno i danni per la nostra salute e come cambia l'agricoltura. Nessuno ne parla e spesso tutto è associato a fantasiose idee complottistiche. Bene adesso qui di complotti ne se ne vede neppure l'ombra e visto il fatto che desidero vivere e non morire per mano di qualche strategia di cui non ne voglio fare parte, eccoVi la denuncia vera e tangibile che ammette il fatto sule scie chimiche e loro esistenza e che ci stanno uccidendo piano piano.
ENUNCIATI, PRESSO LA PROCURA DI TORINO, I MAGISTRATI MASSIMILIANO BOTTI ED ALESSANDRO BOGLIOLO PER IL REATO DI RIFIUTO ED OMISSIONE DI ATTI D'UFFICIO (art. 328 C.P.).
• Dottor Massimiliano Botti (qualifica: Giudice) TRIBUNALE DI IMPERIA
• Dottor Alessandro Bogliolo (qualifica: Pubblico Ministero) TRIBUNALE DI IMPERIA
che risultano, a parere di chi scrive, responsabili di rifiuto ed omissione di atti d’ufficio (art. 328 C.P.).
Di seguito vengono esposti i fatti
Nelle motivazioni alla sentenza N. 522/2018, consegnate il giorno 22 maggio 2018 presso la cancelleria del Tribunale di Imperia, il Giudice, Dottor Massimiliano Botti, afferma che l’imputato avrebbe confessato. In quale modo? Consegnando all’attenzione del Togato una serie di documenti referati che dimostrano come quello che è definito articolo scientifico a firma della giornalista Bencivelli ("parte lesa" nel procedimento di cui sopra) non è altro che un coacervo di luoghi comuni peculiari della disinformazione. Giacché la Dottoressa è un medico, ciò risulta oltremodo grave, visto che gli studi referati a firma della Dottoressa Ulrike Lohmann, studiosa svizzera, esperta in nefologia, nonché le ricerche di altri suoi pregiatissimi colleghi (peraltro non citati nelle motivazioni del Giudice Dott. M. Botti), smentiscono clamorosamente l’articolo definito "scientifico" dal P.M. nonché dal Giudice. Si noti che sarebbe stato dovere dei Togati in questione approfondire la questione dell’inquinamento atmosferico denunciato dalla Lohmann, piuttosto che condannare ad otto mesi di reclusione chi, unico in Italia (vox clamantis in deserto), denuncia da anni questi delitti perseguibili d’ufficio! Di conseguenza il Magistrato che non procede deve essere perseguito per omissione in atti d’ufficio. Nella fattispecie, come detto, i Togati Dott. Massimiliano Botti ed il Dott. Alessandro Bogliolo del Tribunale di Imperia ignorano lo studio della Dottoressa Ulrike Lohmann, poiché ciò inficerebbe la decisione di condannare l’imputato che, comunque, nel ricorso presentato in appello, dimostra come le "prove" a suo carico siano frutto di manipolazione (cfr allegato "B"), occultando di conseguenza materiale che non solo scagiona l’imputato, ma dimostra, senza ombra di dubbio, che i carburanti per aviazione sono letali per la salute umana nonché per l’ambiente. Tale comportamento è non solo censurabile da un punto di vista deontologico, ma configura, a parere di chi scrive, reato e per tale motivo lo scrivente chiede che i magistrati sopra citati siano perseguiti.
Atteso che, per mezzo della controversia fra la Dottoressa Silvia Bencivelli ed il denunciante, il Giudice Massimiliano Botti ed il Pubblico Ministero Alessandro Bogliolo hanno potuto prendere contezza dei reati ambientali perpetrati per mezzo della geoingegneria alias scie chimiche (chemtrails in inglese, termine di origine militare ed incardinato nel lessico scientifico, checché ne pensi l’accademia pseudo-scientifica del C.I.C.A.P.) come testimoniato da incliti scienziati italiani e stranieri, fra cui, ad esempio, la scienziata elvetica Ulrike Lohmann; acclarato che è d’uopo che il Pubblico ministero valuti la fondatezza di ciascuna notizia di reato e che compia le indagini necessarie per decidere se occorre formulare l’imputazione o chiedere l’archiviazione, secondo il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, si ritiene che nella condotta dei Togati de quo sia da reputare omissiva, in quanto si dovrebbe indagare sulla possibile commissione di reati ambientali per poi perseguirli, qualora sia riconosciuta che sono stati perpetrati.
Inquinamento ambientale
Ai sensi dell'art. 452-bis C.P., è sanzionato con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000, chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Sono previste delle aggravanti di pena nei seguenti casi:
quando l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico,ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette (v. art. 452-bis, ult. Comma);
in caso di morte o lesioni personali (tranne nei casi in cui si determini una malattia di durata inferiore a venti giorni) come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (v. 452-ter C.P).
Sono previste invece diminuzioni di pena:
nel caso in cui i fatti siano commessi per colpa (v. art. 452-quinquies, co. 1);-e, ulteriormente, nel caso in cui da tali condotte colpose derivi soltanto il pericolo di inquinamento ambientale (v. art. 452-quinquies, co. 2).
Disastro ambientale
Ai sensi dell’art. 452-quater) C.P, fuori dai casi previsti dall’art. 434 (disastro innominato), è sanzionato con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale definito, alternativamente, come:
l’alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
l’alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali,
l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Sono previste aggravanti di pena nel caso in cui il disastro sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette (v. art. 452-quater, ult. comma)
Diminuzioni di pena sono previste, invece, nel caso in cui i fatti siano commessi per colpa (v. art. 452-quinquies, co. 1);- e, ulteriormente, nel caso in cui da tali condotte colpose derivi il pericolo di disastro (v. art. 452-quinquies, co. 2).
L’art. 452-septies) C.P., salvo che il fatto costituisca più grave reato, sanziona con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti.
Ultimi Articoli
Neve in pianura tra venerdì 23 e domenica 25 gennaio — cosa è realmente atteso al Nord Italia
Se ne va Valentino, l'ultimo imperatore della moda mondiale
La mortalità per cancro cala in Europa – tassi in diminuzione nel 2026, ma persistono disparità
Carofiglio porta — Elogio dell'ignoranza e dell'errore — al Teatro Manzoni
Teatro per tutta la famiglia: “Inside and Out of Me 2” tra ironia e interazione
Dogliani celebra quindici anni di Festival della TV con “Dialoghi Coraggiosi”
Sesto San Giovanni — 180 milioni dalla Regione per l’ospedale che rafforza la Città della Salute
Triennale Milano — Una settimana di libri, musica, danza e arti sonore dal 20 al 25 gennaio
A febbraio la corsa alle iscrizioni nidi – Milano apre il portale per 2026/2027