Lecce: Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore“ di IDV e fondatore dello “Sportello Dei Diritti“ ritiene opportuno segnalare la sentenza relativa alla causa iscritta nel registro degli affari contenziosi con il n. 1462/2006 della Corte d’Appello di Roma in materia di diritti delle casalinghe e comunque di tutti quei soggetti che si occupano di lavori domestici.
Con il principio di seguito sinteticamente espresso sulla base della decisione della corte di merito, infatti, anche le casalinghe hanno diritto al risarcimento del cosiddetto “danno patrimoniale“ se in conseguenza di un incidente abbiano subito un’invalidità permanente tale da costringerle ad assumere o a ricorrere all’assistenza di una colf.
I giudici del gravame, reinvestiti della questione a seguito del rimando della Suprema Corte che aveva cassato con rinvio la vicenda non riconoscendo alcun ristoro alla casalinga per mancanza di prove sul danno, ribaltavano la precedente decisione statuendo che “nel caso in esame, invero, il danno sussiste e consiste nella perdita della propria capacità di svolgere anche lavori domestici e, con valutazione prognostica, nella quasi sicura necessità che, in futuro, la parte danneggiata abbia la necessità di dover ricorrere a terzi per lo svolgimento di tali lavori o per integrare le carenze di cui fosse non in grado di provvedere autonomamente; basti considerare che ogni essere umano (e nella nostra società attuale, nonostante i progressi nei costumi e nelle abitudini domestiche, soprattutto le donne) ha necessità di compiere lavori di cura e assistenza domestica e familiare per quasi tutta la propria esistenza ed in caso di invalidità permanenti subisce una perdita, economicamente valutabile, che la costringe a fare a meno delle sue capacità di lavoro in ambito domestico e a dover ricorrere a terzi per l’espletamento di quel lavoro necessario che rimane comunque necessario e non diversamente sostituibile“.
La sentenza in esame prende certamente spunto da una precedente decisione della Corte di Cassazione Suprema, in particolare la n. 2639 del 2005, che aveva sostenuto che “la casalinga, pur non percependo reddito monetizzato, svolge un’attività suscettibile di valutazione economica, che non si esaurisce nell’espletamento delle sole faccende domestiche, ma si estende al coordinamento della vita familiare, per cui costituisce danno patrimoniale, come tale risarcibile autonomamente rispetto al danno biologico, quello che la predetta subisca in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa“.
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