UDINE: Si è aperto questa mattina l'incidente probatorio per analizzare i campioni di sangue prelevati dai Carabinieri del Nas, sia a Udine che a Treviso, nell'ambito delle indagini aperte dalla Procura di Udine sul caso dei sospetti finti vaccini.
L'incarico è stato affidato dal gip del tribunale friulano, Mariarosa Persico, al medico legale di Udine Carlo Moreschi e al dottor Giancarlo Icardi, direttore dell'unità di Igiene dell'ospedale San Martino di Genova.
Il quesito - elaborato dal giudice con le osservazioni dei periti e dei difensori delle parti - si sostanzia in una valutazione statistica sulla risposta alla somministrazione dell'antigene del morbillo nel campione scelto di circa 160 bambini. Le operazioni peritali cominceranno il 18 dicembre a Genova. I consulenti hanno 90 giorni di tempo per gli accertamenti. (ANSA).
«Per "incidente", nel linguaggio processuale, si intende qualunque evento che interrompa il regolare svolgimento del procedimento; "probatorio" significa, attinente alla prova, che ha valore di prova. Si tratta, pertanto, di un meccanismo di assunzione di un prova durante la fase delle indagini preliminari.»
L'incidente probatorio è un istituto del diritto processuale penale italiano previsto e disciplinato dall'art. 392 c.p.p. con il quale il pubblico ministero (anche su sollecitazione della parte offesa) e la difesa dell'indagato possono chiedere l'assunzione anticipata dei mezzi di prova nelle fasi precedenti il dibattimento. Si tratta di una sessione di indagine a cui partecipano, oltre al magistrato, i rappresentanti legali e i consulenti di più parti, e che, a differenza dei normali atti di indagine, ha valore di prova utilizzabile direttamente in un eventuale processo come se fosse una udienza processuale, ed è pertanto per sua natura, un a prova "cristallizzata" e non ripetibile. In parole più semplici, con l'incidente probatorio si richiede di "formare" una prova già durante la fase delle indagini preliminari (o nell'udienza preliminare) prima che queste siano concluse e che si apra la fase dibattimentale, prova che successivamente, ed eventualmente, verrà portata dinnanzi al giudice o al GUP.
Questa procedura viene scelta quando vi sono potenziali limitazioni di tempo legati alla formazione della prova e pertanto non la si vuole rimandare a un futuro dibattimento, in quanto si vuole evitare il rischio che, con il trascorrere del tempo, la fonte di prova si comprometta o venga meno la genuinità della prova stessa. Tale procedura avviene più raramente dei normali atti di indagine, o comunque in modo straordinario, e per tale motivo si chiama "incidente".
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